Art. 14.
(Fondo di riserva per la riduzione della pressione fiscale).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo di riserva per la riduzione della pressione fiscale», il cui ammontare è determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle maggiori entrate fiscali accertate in corso d'anno, fermo restando il rispetto del saldo netto da finanziare determinato dal Programma di stabilità.